Kristine Attard | Direttrice – Fiscalità e mobilità globale, CLA Malta
La Nota legale n. 250 del 2026 estende l’aliquota preferenziale dell’1,5% sulle donazioni ammissibili di titoli negoziabili e beni immobili utilizzati a fini commerciali a determinati trasferimenti causa mortis, nei casi in cui il donatore sia deceduto prima che potesse essere perfezionata una donazione effettivamente voluta.
In sintesi
- La legge n. 250 del 2026 modifica la S.L. 364.15, che disciplina il trattamento fiscale delle donazioni di titoli negoziabili e di beni immobili utilizzati a fini commerciali.
- L'aliquota preferenziale dell'1,5% può ora essere estesa a determinati trasferimenti causa mortis.
- La proroga si applica qualora il defunto avesse, prima della morte, l’effettiva intenzione di effettuare una donazione ammissibile.
- L'esonero non è automatico: occorre comunque soddisfare i requisiti di legge e la prova dell'intenzione del defunto può essere importante per stabilire l'idoneità.
Il regime attuale
Il Decreto relativo all’imposta sulle donazioni di titoli negoziabili e beni immobili utilizzati a fini commerciali (Esenzione) (S.L. 364.15) prevede un trattamento fiscale preferenziale per le donazioni ammissibili di titoli negoziabili e beni immobili utilizzati a fini commerciali, fatte salve le condizioni di legge applicabili. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, i trasferimenti ammissibili possono beneficiare di un’aliquota ridotta dell’1,5%.
Il regime è particolarmente rilevante per le imprese familiari e per il trasferimento dei beni aziendali nell'ambito di rapporti familiari che soddisfano i requisiti previsti.
Cosa cambia con la LN 250 del 2026
In assenza di tale modifica, il decesso di un potenziale donatore prima del completamento della donazione potrebbe potenzialmente impedire che l’operazione prevista benefici del regime preferenziale.
La legge n. 250 del 2026 affronta questa situazione. Ai sensi dell’emendamento, il trattamento preferenziale può applicarsi anche nei casi in cui i beni in questione vengano successivamente trasferiti causa mortis, a condizione che si possa dimostrare che il defunto avesse l’effettiva intenzione di effettuare una donazione ammissibile prima della morte.
Un esempio pratico
Un genitore intende trasferire a un figlio, a titolo di donazione, azioni idonee di un’azienda di famiglia e adotta le misure necessarie per dare esecuzione alla donazione, ma muore prima che il trasferimento sia stato completato.
Ai sensi della LN 250 del 2026, il successivo trasferimento delle azioni causa mortis potrebbe beneficiare del trattamento fiscale preferenziale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge e che si possa dimostrare che il genitore avesse effettivamente intenzione di effettuare la donazione ammissibile prima del decesso.
Dimostrare un'intenzione sincera
La proroga non è automatica. Un trasferimento a causa mortis dovrà soddisfare le condizioni previste dall’Ordinanza modificata, compreso l’obbligo di dimostrare l’autentica intenzione del defunto di effettuare la donazione ammissibile. La prova di tale intenzione potrà quindi assumere particolare rilevanza nel determinare se sia possibile beneficiare del trattamento fiscale preferenziale.
Tali prove potrebbero includere documentazione contemporanea e altri documenti che dimostrino che la donazione proposta fosse stata effettivamente presa in considerazione, o fosse in fase di attuazione, prima del decesso del defunto.
Implicazioni per la pianificazione successoria e quella delle imprese familiari
L’emendamento garantisce una maggiore flessibilità nei casi in cui una donazione ammissibile pianificata non possa essere portata a termine durante la vita del donatore a causa del suo decesso. Sottolinea inoltre l’importanza di conservare una documentazione adeguata ogni volta che si valuta o si attua una donazione ammissibile, poiché tale documentazione potrebbe rivelarsi rilevante nel momento in cui si intenda applicare il regime preferenziale a un successivo trasferimento causa mortis.
L’emendamento merita quindi particolare attenzione nell’ambito della pianificazione successoria e delle imprese familiari, soprattutto nei casi in cui una donazione ammissibile proposta risulti incompleta al momento del decesso del donatore.
Dichiarazione di non responsabilità
Il presente articolo ha esclusivamente scopo informativo generale e riflette la situazione al 25 settembre 2026. Non costituisce una consulenza fiscale o legale e non deve essere considerato come tale. Prima di agire in merito a qualsiasi questione trattata nel presente articolo, è opportuno richiedere una consulenza professionale specifica. CLA Malta declina ogni responsabilità per qualsiasi azione intrapresa o non intrapresa sulla base del presente articolo.